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Il Regolamento della Camera

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVIII: Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
  • Art. 126-bis (*)
    1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

    (*) Articolo approvato il 18 luglio 1990 e modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA